1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
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source : http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
Descritta da Balzac come “un’isola francese baciata dal sole italiano”, la Corsica è legata alla Francia da soli 200 anni e possiede una forte personalità. La complessa storia di quest’isola bella e selvaggia, incontaminata e deliziosamente antiquata è iniziata circa 4000 anni fa e vanta innumerevoli tradizioni indigene gastronomiche, culturali e musicali. Cordialità e orgoglio nazionale non mancano in questa terra, patria di Napoleone Bonaparte, considerata una delle migliori destinazioni turistiche europee per le attività all’aperto ma anche per il ‘dopo attività’, dove all’esercizio fisico diurno si alternano le serate all’insegna delle specialità gastronomiche (e dell’ottimo vino) e notti di vera tranquillità.
Nome CompletoRepubblica francese (la Corsica è un dipartimento della repubblica, con capoluogo ad Ajaccio)
Zona8.722 kmq
Popolazione260.000 abitanti
La Gentecorsi, francesi, marocchini, italiani, portoghesi, tunisini
Linguafrancese (lingua ufficiale), corso e italiano
Religione cattolica
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Viste dal mare le Eolie hanno un sapore diverso. E anche quando le sette isole sono affollate di turisti, in barca si approda in calette solitarie, si scoprono meraviglie di pietra come la Grotta del Cavallo a Vulcano, i faraglioni di Lipari , Punta Perciato a Salina, Cala Junco a Panarea, la Sciara del Fuoco a Stromboli, la Grotta del Bue Marino e la Canna a Filicudi. Per poi sbarcare nella calma assoluta di Alicudi o visitare il centro storico di Lipari con cattedrale e castello.
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Per i portatori di handicap è stata istituita la patente di categoria “C”, che abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Il regolamento per la patente nautica n. 146/08 in questi casi prevede che i patentati dovranno essere accompagnati a bordo da almeno un’altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente, ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire per eventuali recueri in mare. La barca utilizzata, inoltre, deve essere equipaggiata con un dispositivo elettronico in grado di consentire in caso di caduta in mare, l’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. L’accertamento dei requisiti fisici o psichici è demandato alle aziende sanitarie locali o a commissioni mediche locali. In relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
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L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.
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Ci sono tre categorie di patente nautica:
– Categoria A: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
– Categoria B: per il comando delle navi da diporto;
– Categoria C: per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Le patenti abilitano per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.
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- Fotocopia documento identità
– Certificato medico rilasciato da ufficiale sanitario con foto e marca da bollo
- 4 fotografie identiche a quelle fornite per il certificato medico
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In particolare se viene richiesta l’abilitazione alla vela, il candidato dovrà sostenere, oltre alla prova teorica, anche una prova pratica in barca a vela.
Inoltre se una persona ha conseguito la patente a motore, potrà successivamente estendere la sua abilitazione anche alla navigazione a vela, e sarà tenuta soltanto a sostenere la prova pratica d’esame a vela.
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- Condurre natanti o imbarcazioni con motore di potenza superiore a 40.8 Cv
– Navigare oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione
- Effettuare sci nautico o per condurre una moto d’acqua.
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L’esame per la patente nautica da diporto si compone di 2 prove, quella teorica e quella pratica. Per l’esame volto ad ottenere la patente nautica senza limiti dalla costa si aggiunge a queste anche una prova di "carteggio nautico" ovvero un test che verte sulla rilevazione della proprio posizione sulla carta nautica, il calcolo di una rotta ed altri risultati, anche in presenza di deriva, scarroccio e tenendo conto di altri fenomeni che influenzano la navigazione.

